Regolamento
Art. 64
In vigore dal 19 ago 1909
Pagato il primo decimo del prezzo di vendita nei termini prescritti dagli , ultimo capoverso l'acquirente è ammesso a pagare i rimanenti nove decimi in nove eguali rate annuali con l'interesse legale a scalare.
Egli può anticiparli in tutto od in parto senza però diritto ad abbuono o sconto di sorta.
Trattandosi di beni dell'asso ecclesiastico il relativo prezzo può essere pagato mediante obbligazioni ecclesiastiche, giusta l' della legge 15 agosto 1867, n. 3848.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-64