Regolamento

Art. 62

In vigore dal 19 ago 1909
In base agli estratti, di cui all', l'intendente di finanza provvede alla voltura catastale al nome del compratore ed alla trascrizione dell'atto di vendita. Provvederà, inoltre all'iscrizione della ipoteca sui fondi alienati a garanzia del residuo prezzo e dell' importo di cinque anni di interessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-62

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Art. 62 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo