Regolamento
Art. 62
In vigore dal 19 ago 1909
In base agli estratti, di cui all', l'intendente di finanza provvede alla voltura catastale al nome del compratore ed alla trascrizione dell'atto di vendita. Provvederà, inoltre all'iscrizione della ipoteca sui fondi alienati a garanzia del residuo prezzo e dell' importo di cinque anni di interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-62