Regolamento

Art. 58

In vigore dal 19 ago 1909
Nel disporre per la consegna all'aggiudicatario dell'estratto del verbale di aggiudicazione, quale titolo esecutivo della compra-vendita, o per la partecipazione al medesimo dell'intervenuta approvazione del contratto a trattativa privata, l'intendente di finanza delega il ricevitore del registro o del demanio, che ha in amministrazione il fondo alienato, o altro funzionario suo dipendente, ad effettuarne prontamente la consegna al compratore insieme alle scorte ed ai mobili venduti come accessori del fondo. Le relative spese, come tutte le altre spese contrattuali, sono interamente a carico del compratore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-58

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Art. 58 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo