Regolamento

Art. 57

In vigore dal 4 feb 1941
I beni disponibili per la vendita, il cui valore di stima non ecceda le L. 20.000, possono essere alienati a partito privato, anche senza previo esperimento di pubblico incanto, qualora per ragioni o circostanze speciali l'Amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente. Essendovi due o più offerte per lo stesso acquisto, e sempre quando non vi siano ragioni speciali per cui l'Amministrazione ritenga conveniente di trattare con una determinata persona o di sperimentare l'asta pubblica, s'indice tra gli offerenti una licitazione privata, osservate le formalità di cui al precedente . In ogni caso prima di deliberare sull'accettazione di una offerta per l'acquisto a trattativa privata di un lotto di valore superiore a L. 10.000, l'Intendenza ne riferisce al Ministero delle finanze con motivate proposte.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-57

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Art. 57 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo