Regolamento

Art. 52

In vigore dal 19 ago 1909
Eseguiti dall'aggiudicatario i versamenti di che all'articolo precedente, il ricevitore del registro o del demanio, coi certificati o quietanze comprovanti i versamenti medesimi, rinvia all' Intendenza di finanza l'originale verbale di aggiudicazione debitamente sottoposto alle prescritte formalità di bollo e di registro. L'intendente di finanza silascia al compratore un estratto del processo verbale di aggiudicazione con la menzione della seguita approvazione e registrazione e lo munisce di sua ordinanza esecutiva. Questo estratto, firmato dall'intendente e munite del sigillo della Intendenza di finanza, vien consegnato all'acquirente per la presa di possesso. Altri due estratti in forma esecutiva serviranno l'uno per la iscrizione e trascrizione ipotecaria e l'altro per la voltura catastale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-52

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Art. 52 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo