Regolamento

Art. 56

In vigore dal 4 feb 1941
Il contratto stipulato a trattativa privata od il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata, a norma dell'articolo precedente, è approvato dall'intendente di finanza se il prezzo di vendita non superi le L. 50.000, dal Ministero se le superi. L'approvazione ministeriale dovrà essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul contratto a trattativa privata se il prezzo superi le L. 75.000, o sul verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata se il prezzo superi le L. 150.000, osservandosi per questo verbale le medesime formalità prescritte per quello del pubblico incanto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 56 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo