Regolamento
Art. 56
53 / 101In vigore dal 4 feb 1941
Il contratto stipulato a trattativa privata od il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata, a norma dell'articolo precedente, è approvato dall'intendente di finanza se il prezzo di vendita non superi le L. 50.000, dal Ministero se le superi.
L'approvazione ministeriale dovrà essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul contratto a trattativa privata se il prezzo superi le L. 75.000, o sul verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata se il prezzo superi le L. 150.000, osservandosi per questo verbale le medesime formalità prescritte per quello del pubblico incanto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-56