Regolamento
Art. 61
In vigore dal 19 ago 1909
I titoli di proprietà o di affitto, ove siano presso l'Amministrazione, sono consegnati al compratore.
Rimangono presso l'Amministrazione quei titoli o documenti che riguardassero anche altri fondi o diritti spettanti all'Amministrazione, o fondi acquistati da più compratori, salvo al compratore la facoltà di averne gratuitamente copia conforme dall'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-61