Regolamento
Art. 63
In vigore dal 19 ago 1909
Qualora l'aggiudicatario voglia valersi della facoltà di raccogliere i frutti pendenti e di procedere al taglio dei boschi, giusta l' della legge 24 dicembre 1938, dove farne domanda all'intendente di finanza, dichiarando se intenda pagarne il prezzo o prestare garanzia reale o personale.
Su tale domanda delibera l'intendente di finanza, dopo aver fatto valutare i frutti pendenti o il taglio dei boschi e dopo aver riconosciuta la idoneità della offerta garanzia. In ogni caso pei tagli di boschi il compratore dovrà uniformarsi alle disposizioni delle leggi forestali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-63