Regolamento
Art. 67
In vigore dal 19 ago 1909
Trascorsi dieci giorni da quello in cui fu notificata l'approvazione del processo verbale di aggiudicazione definitiva in seguito a pubblico incanto od a licitazione, privata, senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto dal primo capoverso dell' della legge 24 dicembre 1908, e dall' del presente, si procede a di lui rischio e spese a nuovi incanti del fondo.
L'aggiudicatario perde il deposito eseguito a garanzia dell'offerta ed è tenuto al pagamento delle spese d'incanto e di reincanto, nonché della differenza, che si verificasse in meno, tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto dal reincanto, oltre i relativi interessi dalla data dell'aggiudicazione a quella del pagamento, come pure è tenuto al risarcimento di qualunque danno fosse derivato all'Amministrazione dall'inadempimento di lui.
La liquidazione dello somme dovute, a termini del precedente capoverso, è compilata dal ricevitore del registro o del demanio appena avvenuta l'aggiudicazione nel reincanto, e dopo che è stata riconosciuta regolare ed approvata dall'intendente di finanza, viene notificata all'aggiudicatario inadempiente.
Per la procedura ulteriore, nel caso che il debitore non accetti la liquidazione, o si rifiuti di soddisfare bonariamente il risultante suo debito, si osservano le norme stabilite nella leggo 21 dicembre 1908, n. 797.
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