Regolamento›Titolo II
Art. 69
In vigore dal 19 ago 1909
I beni che, al giorno in cui è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1908, n. 783, già trovavansi valutati e stimati e formati in lotti sono posti in vendita con le norme della legge medesima e del presente regolamento, in base agli elenchi o tabelle già approvati, senza ripetere le formalità già compiute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-69