Regolamento›Titolo II
Art. 73
In vigore dal 19 ago 1909
Fermo il disposto delle leggi 10 agosto 1862, n. 743, e 2 luglio 1896, n. 268, per la censuazione e ricensuazione dei beni già ecclesiastici in Sicilia, le funzioni deferite alle Intendenze di finanza dall' della mentovata leggo 2 luglio 1896, sono esercitate dalle Intendenze stesse o dal Ministero secondo le norme della legge 24 dicembre 1908 e del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-73