Allegato A›Parte II
Art. 1
In vigore dal 19 ago 1909
I fondi si vendono nello stato in cui si trovano e come so-o posseduti dal demanio, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, se anche non indicate nella prima parte del presente capitolato, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-1