Allegato AParte II

Art. 1

In vigore dal 19 ago 1909
I fondi si vendono nello stato in cui si trovano e come so-o posseduti dal demanio, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, se anche non indicate nella prima parte del presente capitolato, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-1

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Art. 1 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo