Allegato A›Parte II
Art. 4
In vigore dal 19 ago 1909
Dal giorno dell'aggiudicazione decorrono a favore del demanio gli interessi legali a scalare sul prezzo di vendita pagabili in danaro contante.
I frutti civili, spetteranno al demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel giorno in avanti al compratore. Si farà luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali, pei frutti naturali.
Il carico delle imposte e degli altri pesi sarà regolato in proporzione del godimento dei frutti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-4