Allegato A›Parte II
Art. 7
In vigore dal 19 ago 1909
Sono a carico del compratore i compensi che fossero dovuti al conduttore in conseguenza dei miglioramenti fatti nel fondo e a suo favore, i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati.
Il compratore è inoltre pienamente surrogato in ogni altro diritto e dovere del demanio verso il conduttore per fatti relativi alle locazioni in corso, quantunque anteriori alla vendita, esclusa ogni e qualunque responsabilità del demanio ed obbligo d'ingerirsi nelle questioni che potesse avere a questo proposito l'aggiudicatario. Sono eccettuati unicamente i fitti e le prestazioni scadute prima dell'aggiudicazione, pei quali si osserverà il disposto dell' del presente capitolato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-7