Allegato AParte II

Art. 12

In vigore dal 19 ago 1909
Un solo deposito è sufficiente per concorrere a tutti i lotti, il decimo del cui prezzo d'asta non sia superiore al montare del deposito, osservando però le seguenti cautele. Qualora l'aggiudicatario di un lotto volesse concorrere ad altri valendosi anche per quelli del deposito già fatto, deve dichiararlo espressamente. In tal caso, chi presiede gli incanti apporrà alla quietanza del deposito il bollo d'ufficio e la dichiarazione: «esaurito per seguita aggiudicazione fino a concorrenza di lire... », indicando il declino del prezzo d'asta del lotto aggiudicato. La rimanente somma depositata potrà servire come deposito per concorrere a tutti quegli altri lotti, il decimo del cui premio d'asta non sia ad essa superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-12

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Art. 12 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo