Allegato A›Parte II
Art. 13
In vigore dal 19 ago 1909
Sono ammesse offerto per procura. Questa però dovrà essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privati con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.
L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha offerto, e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell' aggiudicazione firmandone il verbale, o al più tardi, fra tre giorni consecutivi, mediante atto pubblico o con firme autenticate da notaio. In difetto di che l'offerente sarà considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.
In ogni caso, poi, l'offerente per persona da dichiarare sarà sempre garante solidale della medesima anche dopo accettata la dichiarazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-13