Allegato A›Parte II
Art. 18
In vigore dal 19 ago 1909
Il pagamento del prezzo dello stabile e delle altre sonante indicate nell', qualunque sia l'importo dei singoli versamenti, potrà essere fatto anche in quell'ufficio del registro o del demanio, che verrà designato dall'acquirente nell'atto della delibera.
Ove questi non faccia tale designazione, rimane fermo che il pagamento dovrà farsi nella Cassa dell'ufficio del registro o del demanio del distretto in cui sono situati i beni.
L'acquirente può anticipare una o più rate di prezzo od anche frazione di rata, ma, trattandosi di beni ecclesiastici, non potrà mai pagare una frazione del suo debito inferiore a L. 100 con una obbligazione al valore nominale, imputando la rimanenza del titolo sconto della rata sucessiva. Ogni rata o frazione di rata di ciascun lotto, quando sia di un valore inferiore a L. 100, dovrà pagarsi in contanti.
Il cumulo delle rate, allo scopo di pagare in obbligazioni ecclesiastiche anche le rate o frazioni di rate inferiori a L. 100, non ammesso che sulle rate anticipate a saldo dell'intero prezzo, e lotto per lotto distintamente, non ammettendosi nel cumulo rate di lotti diversi benché aggiudicati al medesimo compratore, ne le rate, che quando ha luogo il versamento a saldo, sono già scadute
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-18