Allegato A›Parte II
Art. 16
In vigore dal 19 ago 1909
Il prezzo dello stabile sarà pagato in dieci rate eguali. Il primo decimo sarà pagato entro il termine di dieci giorni da quello nel quale sarà stata notificata all'acquirente l'approvazione del verbale di aggiudicazione. Gli altri nove decimi saranno pagati in nove eguali rate annuali coll'interesse legale a scalare.
Contemporaneamente al primo decimo del prezzo sarà pagato l'integrale importo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili esistenti nel fondo. Trattandosi di beni dell'asse ecclesiastico il prezzo delle scorte suddette potrà esser pagato anche in obbligazioni ecclesiastiche creato dall' della legge 15 agosto 1867.
L'importare del deposito d'asta potrà essere computato in acconto del primo decimo del prezzo, semprechè il deposito che fosse stato fatto in rendita pubblica, sia negli stessi dieci giorni convertito in denaro, oppure, trattandosi di beni ecclesiastici, sostituto con obbligazioni ecclesiastiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-16