Allegato AParte II

Art. 17

In vigore dal 19 ago 1909
A tergo di ciascuna delle obbligazioni che fossero versate in pagamento di prezzo di beni ecclesiastici, dovrà l'acquirente apporre nel centro del foglio e nelle due parti laterali in modo che abbracci tanto il titolo principale che le relative cedole, una dichiarazione da lui scritta e sottoscritta del tenore seguente: « Annullata per versamento fattone oggi nell'ufficio del... di... in pagamento del prezzo di beni dell'asse ecclesiastico da me acquistati. (Data) (Firma) » L'acquirente che omettesse di attergare alle singole obbligazioni la premessa dichiarazione di annullamento, sarà responsabile di ogni danno che in conseguenza di ciò potesse derivare all' Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-17

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Art. 17 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo