Allegato A›Parte II
Art. 17
In vigore dal 19 ago 1909
A tergo di ciascuna delle obbligazioni che fossero versate in pagamento di prezzo di beni ecclesiastici, dovrà l'acquirente apporre nel centro del foglio e nelle due parti laterali in modo che abbracci tanto il titolo principale che le relative cedole, una dichiarazione da lui scritta e sottoscritta del tenore seguente:
« Annullata per versamento fattone oggi nell'ufficio del...
di... in pagamento del prezzo di beni dell'asse ecclesiastico da me acquistati.
(Data) (Firma) »
L'acquirente che omettesse di attergare alle singole obbligazioni la premessa dichiarazione di annullamento, sarà responsabile di ogni danno che in conseguenza di ciò potesse derivare all' Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-17