Allegato A›Parte II
Art. 22
In vigore dal 19 ago 1909
Le spese d'asta e contrattuali e quelle occorrenti per la consegna del fondo, per la trascrizione del contratto di vendita, per la voltura catastale e per le iscrizioni della ipoteca legale, sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono quelle di stampa e di inserzione obbligatoria nei giornali dell'avviso d'asta, le quali saranno pagate per tutti i lotti dell'incanto, compresi quelli rimasti deserti, dagli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione dei singoli lotti; nel caso in cui fosse aggiudicato un solo lotto, esse saranno pagate tutto dall'unico aggiudicatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-22