Allegato A›Parte II
Art. 20
In vigore dal 19 ago 1909
I boschi d'alto fusto non potranno essere tagliati nè in tutto, nè in parte fino a che l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intero prezzo od una parte di esso corrispondente al valore del taglio, o non abbia previamente fornita idonea garanzia pel pagamento uniformandosi, in ogni caso, alle disposizioni delle leggi forestali e agli altri patti che, in quanto occorra, vorranno aggiunti nella parte III.
Questa condizione deve estendersi anche alle piante di alto fusto sparse sui fondi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-20