Allegato AParte II

Art. 19

In vigore dal 19 ago 1909
All'atto del pagamento delle rate di prezzo dei beni acquistati e relativi interessi, l'acquirente ritirerà dalla Cassa, a cui avrà fatto il pagamento, una quietanza staccata da apposito bollettario. Il demanio non riconosce altre quietanze fuori di quelle staccate dal bollettario stesso. Il compratore non s'intenderà definitivamente liberato, quanto al saldo del prezzo e relativi interessi ed accessori, se non dopo che l'Amministrazione avrà riconosciuta la regolarità del saldo stesso, mediante approvazione della liquidazione finale. Non varranno perciò a sua finale liberazione neanche quello ricevute di saldo, che fossero state eventualmente emesse dai contabili demaniali prima dell'approvazione della suddetta liquidazione finale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-19

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