Allegato A›Parte II
Art. 11
In vigore dal 19 ago 1909
Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta, sarà imputato in acconto del decimo del prezzo di aggiudicazione, e se esso fu eseguito in titoli di rendita sul debito pubblico, sarà convertito, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-11