Art. 11
Allegato AParte II

Art. 11

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In vigore dal 19 ago 1909
Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta, sarà imputato in acconto del decimo del prezzo di aggiudicazione, e se esso fu eseguito in titoli di rendita sul debito pubblico, sarà convertito, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-11