Allegato A›Parte II
Art. 10
In vigore dal 19 ago 1909
Nessuno potrà essere ammesso agli incanti se non comproverà di aver depositato in una Cassa dello Stato, salvo quanto si stabilisce al seguente articolo, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale gli incanti sono aperti. Il deposito potrà essere fatto sia in numerario, sia in rendita sul debito pubblico dello Stato, valutata a norma dell'art. 330. del Codice di procedura civile, oppure, trattandosi di beni dell'asse ecclesiastico, in titoli di cui all' della legge 15 agosto 1867, al valor nominale.
L'offerente dovrà inoltro comprovare di aver depositato l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-10