Allegato A›Parte II
Art. 3
In vigore dal 19 ago 1909
Lo Stato non assume altra obbligazione o garanzia, se non pel fatto di sofferta evizione; nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alle finanze, e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella, minor somma effettivamente da lui pagata per la patita evizione. Ove la ovizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggioro od accessorio compenso.
Il compratore non potrà mai sospendere il pagamento del prezzo al di là delle epoche convenute, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienato, o che prendesse giudizio di evizione o qualsiasi altra vertenza amministrativa o giudiziaria, per compensi, abbuoni od altro; fermo all'Amministrazione demaniale l'obbligo di pagare a suo tempo il debito ipotecario colla conseguente cancellazione dell'iscrizione, e di pagare i rimborsi che risultassero dalla seguita evizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-3