Art. 15
Allegato AParte II

Art. 15

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In vigore dal 19 ago 1909
L'asta sarà aperta sul valore estimativo del fondo, non tenuto calcolo del valore degli accessori considerati immobili per destinazione esistenti nel fondo e che si vendono col medesimo. L'aggiudicazione nel primo o nel secondo incanto a favore del migliore offerente sarà definitiva, a meno che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro o vigesima e salvo, in ogni caso, l'approvazione di cui al precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-15