RegolamentoTitolo III

Art. 63

In vigore dal 30 set 1909
Nel caso di cui al capoverso dell' della legge, se vi saranno altri posti di risulta, oltre quelli occupati da figli di maestri viventi, potranno accordarsi, alle stesse condizioni stabilite nella legge, a figli di genitori non insegnanti. I figli di genitori non insegnanti che occupassero posti a pagamento all'epoca della pubblicazione della legge possono conservarlo fino al termine della loro educazione, se ciò sia ancora possibile dopo il collocamento di tutti i graduati. Nel caso che si debba procedere alla dimissione di qualcuno, saranno dimessi gli ultimi ammessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-63

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Art. 63 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo