RegolamentoTitolo III

Art. 62

In vigore dal 30 set 1909
Salvo le condizioni generali indicate nei precedenti articoli, i posti istituiti con l' del R. decreto 20 dicembre 1874 saranno conferiti soltanto ad orfani nati nelle Provincie continentali del cessato Regno di Napoli, e quelli istituiti col R. decreto 27 giugno 1897, n. 415 coi fondi della soppressa Cassa ecclesiastica saranno conferiti unicamente ad orfani nati nelle Provincie a favore delle quali furono istituiti secondo la tabella annessa al detto decreto. Quando i concorrenti delle Provincie favorite non abbiano i requisiti necessari per conseguire il posto, il fondo relativo andrà per quell'anno ad accrescere l'assegno stabilito per l'assistenza alla rispettiva Provincia. Gli orfani appartenenti alle dette Provincie non sono impediti di concorrere anche ai posti istituiti per tutte le Provincie d'Italia.
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Art. 62 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo