Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 30 set 1909
Il diritto di prendere parte alla elezione è strettamente personale. Nessuno può farsi rappresentare, nè mandare il voto per iscritto.
La votazione si fa con scheda consegnata in busta chiusa. La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata, ed è valida anche se non indichi tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-3