Regolamento›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 11 ott 1912
La elezione dei rappresentanti la classe magistrale nel Consiglio direttivo dell'Istituto ha luogo in tutti i Comuni del Regno nella prima quindicina di novembre, in giorno da determinarsi volta per volta dal ministro della pubblica istruzione.
Possono prender parte all'elezione i maestri, le maestre, i direttori e le direttrici. Tutti debbono essere forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.
Sono eleggibili anche le maestre e le direttrici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-2