RegolamentoTitolo I

Art. 6

In vigore dal 30 set 1909
Quando in alcuni Comuni la votazione sia stati irregolare, se il voto dei maestri di tali Comuni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre ripetere la votazione. In caso diverso, la elezione seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo