Regolamento›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 30 set 1909
Quando in alcuni Comuni la votazione sia stati irregolare, se il voto dei maestri di tali Comuni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre ripetere la votazione.
In caso diverso, la elezione seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-6