Regolamento›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 11 ott 1912
Entro il mese di novembre, in giorni pubblicamente notificati, l'ispettore anziano tra gl'ispettori residenti nel capoluogo della Provincia, con l'assistenza di due maestri designati dal R. provveditore, procede allo spoglio delle schede e trasmette al Ministero della pubblica istruzione l'elenco dei candidati col numero dei voti riportati da ciascuno. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
In base ai risultati della votazione in tutte le Provincie, il Ministero compila la graduatoria dei candidati, e provvede, con apposito decreto, alla proclamazione dei tre che hanno riportato il maggior numero di voti.
La graduatoria resta in vigore per un triennio, per le eventuali sostituzioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-5