RegolamentoTitolo I

Art. 7

In vigore dal 30 set 1909
Venendo a mancare per rinuncia, per morte, per decadenza ed altro motivo uno o più componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto, questo nel più breve tempo possibile ne provocherà dal Ministero della pubblica istruzione la sostituzione. Se verranno a mancare i rappresentanti della classe magistrale, il Ministero nominerà a sostituirli quelli che nella graduatoria si trovino designati immediatamente dopo gli eletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-7

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