RegolamentoTitolo I

Art. 12

In vigore dal 11 ott 1912
Il Consiglio direttivo ripartisce ogni anno i proventi della giornata di stipendio e quelli del bollo supplementare a norma dell' della legge; determina ogni anno il numero dei posti vacanti nei collegi e quello delle borse e bandisce i relativi concorsi; concorre per mezzo dei patronati provinciali per gli orfani dei maestri elementari, o direttamente all'assistenza scolastica coi fondi destinati dalla legge a tale scopo; vigila per mezzo della Giunta sull'opera e sull'amministrazione dei patronati stessi; soprintende e provvede al migliore andamento morale, didattico ed economico dei collegi di Assisi ed Anagni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-12

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Art. 12 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo