Regolamento›Titolo I
Art. 16
In vigore dal 11 ott 1912
Il segretario cura la conservazione dell'archivio, tiene in ordine il protocollo, redige i verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio, tiene la corrispondenza e la contabilità dell'istituto, e in generale provvede a tutti gli atti che gli sono affidati dal presidente.
Il segretario e il copista saranno assunti mediante concorso, per titoli e eventualmente anche per esami, indetto dal Consiglio direttivo. Gli aspiranti al posto di segretario dovranno esser forniti del diploma di laurea in giurisprudenza; gli aspiranti al posto di copista dovranno possedere il certificato di licenza tecnica o ginnasiale.
Il segretario e il copista, vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina definitiva solo dopo aver prestato servizio all'istituto per un triennio di prova. Il licenziamento, durante il periodo di prova, dev'essere deliberato dal Consiglio direttivo e notificato all'interessato almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.
Per ciò che si riferisce al cumulo degli uffici, alle aspettative, ai congedi, alle punizioni disciplinari e alla revoca, sono estese al segretario e al copista, in quanto siano applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.
La deliberazione relativa alla revoca del segretario e del copista dev'essere presa dal Consiglio direttivo con l'intervento di almeno cinque membri.
Contro detta deliberazione, l'interessato può avanzare ricorso al Ministero della pubblica istruzione, non oltre 30 giorni dopo ch'essa gli sia stata notificata dal presidente dell'Istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-16