Regolamento›Titolo I
Art. 18
In vigore dal 11 ott 1912
I presidenti dei Consigli di amministrazione rappresentano, anche nei contratti e nei giudizi, i rispettivi collegi; stipulano i contratti preventivamente approvati dal Consiglio direttivo; vigilano l'andamento amministrativo, disciplinare e morale del rispettivo collegio; eseguiscono le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio direttivo; firmano insieme col ragioniere gli ordini di pagamento e di riscossione in conformità del bilancio approvato dal Consiglio direttivo; fanno eseguire alla Cassa depositi e prestiti, per mezzo della Direzione generale degli Istituti di previdenza che gestisce il Fondo unico per gli orfani dei maestri elementari, i versamenti delle somme pervenute al collegio; pongono il visto ai documenti riflettenti persone, rilasciati dal Consiglio di amministrazione; compilano, insieme col ragioniere, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale; invigilano sul personale addetto al collegio e sui convittori, e promuovono i provvedimenti disciplinari che fossero necessari; riferiscono periodicamente, e sempre in fine di ogni anno, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio direttivo, sull'andamento economico, disciplinare e morale del collegio; prendono e promuovono di loro iniziativa e sotto la loro responsabilità i provvedimenti d'urgenza atti ad assicurare il regolare andamento del collegio; compilano il regolamento interno del collegio e lo sottopongono all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-18