RegolamentoTitolo II

Art. 21

In vigore dal 11 ott 1912
Le entrate dell'Istituto sono costituite: a) dai proventi della giornata di stipendio riscossa in applicazione dell' della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dagli altri eventuali contributi dei maestri; b) dalle somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, quale concorso dello Stato pel mantenimento dei collegi di Assisi e di Anagni, e pei fini di cui all' della legge 5 luglio 1908, n. 391; c) dalle entrate patrimoniali e di ogni altro provento dei collegi suddetti; d) dai proventi del bollo supplementare da applicarsi, a norma dell' della legge 5 luglio 1908, n. 391, alle singole quietanze e ricevute per stipendi, rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico; e) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento con destinazione a favore degli orfani dei maestri elementari.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-21

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Art. 21 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo