Regolamento›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 11 ott 1912
Le entrate dell'Istituto sono costituite:
a) dai proventi della giornata di stipendio riscossa in applicazione dell' della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dagli altri eventuali contributi dei maestri;
b) dalle somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, quale concorso dello Stato pel mantenimento dei collegi di Assisi e di Anagni, e pei fini di cui all' della legge 5 luglio 1908, n. 391;
c) dalle entrate patrimoniali e di ogni altro provento dei collegi suddetti;
d) dai proventi del bollo supplementare da applicarsi, a norma dell' della legge 5 luglio 1908, n. 391, alle singole quietanze e ricevute per stipendi, rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico;
e) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento con destinazione a favore degli orfani dei maestri elementari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-21