RegolamentoTitolo II

Art. 26

In vigore dal 11 ott 1912
La vigilanza sulla riscossione dei proventi della giornata di stipendio sarà esercitata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-26

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