Regolamento›Titolo II
Art. 26
In vigore dal 11 ott 1912
La vigilanza sulla riscossione dei proventi della giornata di stipendio sarà esercitata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-26