Regolamento›Titolo II
Art. 31
In vigore dal 11 ott 1912
La Direzione generale degli istituti di previdenza è incaricata della gestione dei fondi di pertinenza dell'istituto; essa adempie a detto ufficio gratuitamente.
A tale effetto essa tiene un conto corrente speciale al saggio dell'interesse corrisposto sulle altre somme di spettanza degli istituti di previdenza, intitolato «Fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari» nel quale si addebita delle somme che le vengono versate di pertinenza dell'istituto in relazione all' del presente regolamento, e si accredita dell'importo dei pagamenti che vengono richiesti ai sensi dell'articolo seguente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-31