RegolamentoTitolo II

Art. 33

In vigore dal 11 ott 1912
La Direzione generale degli istituti di previdenza, presentando alla Commissione parlamentare di vigilanza i rendiconti della propria gestione, vi comprende anche quello relativo al fondo dell'istituto nazionale. Un esemplare del rendiconto e della relazione illustrativa sarà comunicato a tempo opportuno, al Consiglio direttivo dell'istituto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-33

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