RegolamentoTitolo II

Art. 34

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio direttivo dell'Istituto per gli orfani dei maestri elementari deve avere un archivio e tenere i seguenti registri: a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione economica e contabile; b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti; c) registro cronologico delle deliberazioni. Il regolamento interno di cui all', tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, deve indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'Amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio. I documenti esistenti in archivio, e precisamente i libri e documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio non possono essere asportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno. L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità, il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge sulle tasse di registro, testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217. Uguali registri dovranno tenere i Consigli di amministrazione dei collegi di Assisi e di Anagni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-34

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Art. 34 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo