RegolamentoTitolo II

Art. 39

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio di amministrazione di ciascun collegio esamina e discute, a tempo opportuno, il bilancio di previsione e conto annuale consuntivo. Nell'esame di questo deve particolarmente notare: a) se tutte le entrate sano state riscosse con regolarità e alla scadenza determinata, e se siano stati compiuti a tempo e bene gli atti legali contro i debitori inadempienti; b) se tutte le spese siano state fatte con la debita parsimonia, secondo gli ordini dati, per provvedere ai bisogni materiali dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-39

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Art. 39 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo