Regolamento›Titolo II
Art. 39
In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio di amministrazione di ciascun collegio esamina e discute, a tempo opportuno, il bilancio di previsione e conto annuale consuntivo.
Nell'esame di questo deve particolarmente notare:
a) se tutte le entrate sano state riscosse con regolarità e alla scadenza determinata, e se siano stati compiuti a tempo e bene gli atti legali contro i debitori inadempienti;
b) se tutte le spese siano state fatte con la debita parsimonia, secondo gli ordini dati, per provvedere ai bisogni materiali dell'Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-39