Regolamento›Titolo II
Art. 41
In vigore dal 11 ott 1912
L'anno finanziario dell'istituto nazionale e dei collegi annessi comincia col 1° ottobre e termina col 30 settembre dell'anno seguente.
Il bilancio preventivo dell'istituto sarà compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi.
Esso è deliberato entro il giorno 15 di agosto
La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.
Al bilancio dell'istituto saranno allegati i bilanci dei collegi di Assisi ed Anagni.
Nel compilare i bilanci il Consiglio direttivo dell'istituto e i Consigli di amministrazione dei collegi devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti, tanto all'entrata quanto all'uscita, comparativamente coi bilanci del precedente esercizio, e devono dar ragione delle entrate e delle spese nuove.
Non oltre il 1° settembre il bilancio preventivo dell'istituto sarà trasmesso al Ministero della pubblica istruzione per la sua approvazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-41