RegolamentoTitolo II

Art. 41

In vigore dal 11 ott 1912
L'anno finanziario dell'istituto nazionale e dei collegi annessi comincia col 1° ottobre e termina col 30 settembre dell'anno seguente. Il bilancio preventivo dell'istituto sarà compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi. Esso è deliberato entro il giorno 15 di agosto La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità. Al bilancio dell'istituto saranno allegati i bilanci dei collegi di Assisi ed Anagni. Nel compilare i bilanci il Consiglio direttivo dell'istituto e i Consigli di amministrazione dei collegi devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti, tanto all'entrata quanto all'uscita, comparativamente coi bilanci del precedente esercizio, e devono dar ragione delle entrate e delle spese nuove. Non oltre il 1° settembre il bilancio preventivo dell'istituto sarà trasmesso al Ministero della pubblica istruzione per la sua approvazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 41 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo