Regolamento›Titolo II
Art. 37
In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio direttivo dell'Istituto tiene un registro in cui devono essere diligentemente annotati tutti i giovani che godono posti, borse od altro beneficio a carico dell'Istituto; la data del principio e quella della cessazione del beneficio; gli uffici, i servizi, la carriera che i giovani tennero o seguirono dopo; gli atti per cui si segnalarono nella vita; in modo da attestare in ogni momento come si svolse l'opera dall'Istituto e quali sono le sue benemerenze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-37