RegolamentoTitolo II

Art. 37

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio direttivo dell'Istituto tiene un registro in cui devono essere diligentemente annotati tutti i giovani che godono posti, borse od altro beneficio a carico dell'Istituto; la data del principio e quella della cessazione del beneficio; gli uffici, i servizi, la carriera che i giovani tennero o seguirono dopo; gli atti per cui si segnalarono nella vita; in modo da attestare in ogni momento come si svolse l'opera dall'Istituto e quali sono le sue benemerenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo