Regolamento›Titolo II
Art. 40
In vigore dal 30 set 1909
Nella seduta precedente a quella in cui dovrà essere esaminato il bilancio ed il conto consuntivo, il Consiglio di amministrazione delegherà un suo membro, perché ne faccia esame diligente col riscontro dei libri contabili e dei documenti giustificativi, e ne riferisca al Consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-40