Regolamento›Titolo II
Art. 36
In vigore dal 30 set 1909
L'elenco dei titoli e l'inventario dei beni devono essere tenuti al corrente.
L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio dell'Istituto, l'altro da comunicare al Ministero della pubblica istruzione, al quale devono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario stesso.
Gli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dal segretario od incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del presidente di essa.
All'inventario dell'Istituto saranno aggiunti, come allegati illustrativi, gl'inventari dei collegi di Assisi ed Anagni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-36