La direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nei limiti dei fondi disponibili, ammetterà a pagamento nelle competenti sezioni di tesoreria provinciale i mandati che l'istituto le trasmetterà con la lettera firmata dal presidente.
Alla chiusura di ogni anno le somme che rimangono disponibili saranno impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o garantite dallo Stato, e costituiranno il fondo di riserva di cui all' della legge 5 luglio 1908, n. 391.