RegolamentoTitolo II

Art. 32

In vigore dal 30 ott 1923
La direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nei limiti dei fondi disponibili, ammetterà a pagamento nelle competenti sezioni di tesoreria provinciale i mandati che l'istituto le trasmetterà con la lettera firmata dal presidente. Alla chiusura di ogni anno le somme che rimangono disponibili saranno impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o garantite dallo Stato, e costituiranno il fondo di riserva di cui all' della legge 5 luglio 1908, n. 391.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-32

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