Regolamento›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 30 set 1909
I nomi di coloro che facciano all'Istituto elargizioni non inferiori a L. 200 sono iscritti nel Libro d'oro dell'istituto; i nomi di coloro che facciano elargizioni non inferiori a L. 2000 sono incisi nella lapide che ricorda i benefattori dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-29